News Pubblicata il 19/12/2019

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Decreto fiscale 2020: modifiche alla dichiarazione dei redditi 730

Decreto fiscale 2020: 730 da presentare entro il 30 settembre, i rimborsi se previsti ci saranno dalla prima retribuzione utile



Il testo del decreto fiscale, la cui versione definitiva è stata approvata sia da Camera che da Senato, è in attesa di essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo del DL 124/2019 sembra uscire dal confronto parlamentare abbastanza stravolto. Una delle modifiche, riguarda il modello 730 e il riordino dei termini dell’assistenza fiscale previsto nell'articolo 16-bis introdotto in sede di conversione in Legge.

In particolare, dal 1° gennaio 2021, slittano i termini per la presentazione del modello 730 (e delle schede di destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille ) al 30 settembre. Inoltre, i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAFdipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio. 

I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative concludono le attività di controllo e trasmissione nonché la consegna, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche all'Agenzia delle Entrate entro:

Attenzione va prestata al fatto che la data della trasmissione della certificazione unica all'Agenzia delle Entrate per i sostituti d'imposta guadagna qualche giorno slittando dal 7 marzo (scadenza attuale) al 16 marzo.

Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d’imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell’importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d’imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.

Infine si segnala che la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi dell’articolo 3, comma 4  del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo.

Fonte: Fisco e Tasse



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