News Pubblicata il 04/12/2019

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Naspi e assegno invalidità alternativi

Assegno ordinario di invalidità e indennità NASpI: ripristinabile il pagamento dell'assegno con decadenza della NASPI residua - Messaggio INPS 4477 2019



Con il Messaggio n. 4477 pubblicato il 2.12.2019 l'Inps ha  fornito alcune precisazioni  ai  titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), sospeso a causa dell’opzione in favore dell’indennità NASpI.

In particolare, era  stato chiesto se sia possibile ripristinare il pagamento del citato assegno nell’ipotesi in cui l’indennità sia:

a) sospesa per periodi di lavoro subordinato non superiori a sei mesi (cfr. la circolare n. 94 del 2015, paragrafo 2.10.a.1);

b) erogata in forma anticipata (cfr. la circolare n. 174 del 2017, paragrafo 7).

A -  SOSPENSIONE NASPI PER CONTRATTI A TERMINE

Sul primo punto l'istituto  afferma che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234, la circolare n. 138 del 2011 lha precisato che “i lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità. La rinuncia,  dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione”.

Quindi i lavoratori titolari di AOI che abbia optato per l’indennità di disoccupazione, può, se vi rinuncia,  rientrare nel godimento dell’AOI  ma non puo piu  essere ammesso alla fruizione dell’indennità di disoccupazione.

Questa precisazione vale anche nel caso in cui  il percettore di NASPI si rioccupi con un contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi  e la prestazione viene sospesa per la durata del contratto a termine . Il lavoratore resta comunque titolare del diritto alla NASPI quindi non puo in quel periodo percepire  l’assegno ordinario di invalidità, salvo che intenda rinunciare alla prestazione e percepire l’AOI. Le mensilità di Naspi residue non possono piu essere godute.

In tale contesto  si applica anche l’incumulabilità dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 197 del 2003, paragrafi 4.1 e 4.3).

B- EROGAZIONE NASPI ANTICIPATA

In caso di erogazione della NASpI in forma anticipata, l’assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.

L’assegno ordinario di invalidità sospeso potrà essere ripristinato al termine del periodo della NASpI, sempreché permanga la titolarità .

Fonte: Inps



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