Con il Messaggio n. 4477 pubblicato il 2.12.2019 l'Inps ha fornito alcune precisazioni ai titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI), sospeso a causa dell’opzione in favore dell’indennità NASpI.
In particolare, era stato chiesto se sia possibile ripristinare il pagamento del citato assegno nell’ipotesi in cui l’indennità sia:
a) sospesa per periodi di lavoro subordinato non superiori a sei mesi (cfr. la circolare n. 94 del 2015, paragrafo 2.10.a.1);
b) erogata in forma anticipata (cfr. la circolare n. 174 del 2017, paragrafo 7).
A - SOSPENSIONE NASPI PER CONTRATTI A TERMINE
Sul primo punto l'istituto afferma che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234, la circolare n. 138 del 2011 lha precisato che “i lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità. La rinuncia, dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione”.
Quindi i lavoratori titolari di AOI che abbia optato per l’indennità di disoccupazione, può, se vi rinuncia, rientrare nel godimento dell’AOI ma non puo piu essere ammesso alla fruizione dell’indennità di disoccupazione.
Questa precisazione vale anche nel caso in cui il percettore di NASPI si rioccupi con un contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi e la prestazione viene sospesa per la durata del contratto a termine . Il lavoratore resta comunque titolare del diritto alla NASPI quindi non puo in quel periodo percepire l’assegno ordinario di invalidità, salvo che intenda rinunciare alla prestazione e percepire l’AOI. Le mensilità di Naspi residue non possono piu essere godute.
In tale contesto si applica anche l’incumulabilità dell’assegno di invalidità con i redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 197 del 2003, paragrafi 4.1 e 4.3).
B- EROGAZIONE NASPI ANTICIPATA
In caso di erogazione della NASpI in forma anticipata, l’assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI.
L’assegno ordinario di invalidità sospeso potrà essere ripristinato al termine del periodo della NASpI, sempreché permanga la titolarità .
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