News Pubblicata il 04/12/2019

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Gli obblighi telematici nelle procedure concorsuali

La domanda di insinuazione al passivo a rischio di ammissibilità se cartacea. Nuova pronuncia della Corte di Cassazione.



La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata (Cfr. Ordinanza n. 29258 del 12 novembre 2019) sul tema relativo alle modalità di partecipazione al procedimento di accertamento del passivo, introdotte con la disciplina sul processo telematico (di cui alla Legge 17 dicembre 2012, n. 221). In particolare, il Giudice ha stabilito che le nuove norme devono essere rispettate tanto dai creditori quanto dai curatori e che, gli eventuali inadempimenti dei soggetti obbligati vengono sanzionati in egual misura, senza creare una disparità di trattamento nell’ambito dei medesimi procedimenti.

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Tuttavia, considerando che la decisione della Cassazione si riferisce ad una vicenda accaduta nel periodo in cui è entrata in vigore la novità normativa, il Giudice di Legittimità ha valutato con maggior indulgenza la domanda di insinuazione al passivo del creditore effettuata ancora in modalità cartacea. In particolare, nel caso di specie, la Corte ha consentito un margine, seppur limitato, di ammissibilità del ricorso cartaceo, nella misura in cui l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo (ossia quello di giungere al curatore ed essere inserito nel progetto di stato passivo).
L’Ordinanza in esame, fornisce un’interpretazione della disciplina sul processo telematico di cui alla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179), entrata in vigore Il 19 dicembre 2012. Tale normativa ha apportato rilevati modifiche alla Legge Fallimentare, introducendo nuovi obblighi a carico dei soggetti coinvolti nelle procedure concorsuali.

In particolare, gli artt. 16 e 17 della predetta legge (come novellati dalla L. n. 228/2012) specificano il momento a partire dal quale gli obblighi telematici imposti a carico del curatore e dei creditori che propongono domanda di insinuazione al passivo nelle procedure concorsuali pendenti divengono imprescindibili. Conseguentemente, l’eventuale deposito della domanda (ex art.93 l.fall.) cartaceo può comportare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso da parte del giudice. In aggiunta se, alla data di entrata in vigore della nuova normativa, l’avviso che il curatore è tenuto a trasmettere ai creditori (ai sensi dell’art.92 l.fall.), risulta già effettuato secondo le precedenti modalità (lettera raccomandata o telefax) e non tramite posta elettronica certificata, è previsto l’obbligo per il curatore di trasmettere ai creditori il proprio indirizzo p.e.c. (e invitarli a rendere noto il proprio) in modo tale da adeguare le successive comunicazioni al rispetto della procedura telematica.
La pronuncia risulta rilevante ai fini pratici per comprendere i risvolti applicativi della nuova normativa telematica nelle procedure concorsuali.

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