Con l’introduzione del “Procedimento unitario” per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza il Legislatore della Riforma è intervenuto sostituendo il sistema processuale previsto dalla Legge Fallimentare.
In particolare, tutte le domande di creditori, pubblico ministero e debitore, in vista dell’adozione o dell’omologazione, da parte dell’organo giurisdizionale competente, della soluzione più appropriata alle situazioni di crisi o insolvenza accertate, sono raccolte nell’ambito di un’unica procedura.
La ratio dell’intervento operato con il CCI è quello di uniformare le regole procedurali finalizzate all'accertamento giudiziale della crisi o dell'insolvenza nonché di garantire un coordinamento tra le procedure concorsuali pur mantenendo, queste ultime, dei margini di specificità dettati da norme differenziate in relazione alla procedura considerata.
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Il CCI (D.Lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14) nel Titolo III (rubricato "Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza”) raccoglie dunque le disposizioni relative al procedimento unitario per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Dette norme risultano quindi applicabili alle procedure di concordato preventivo (ai sensi degli artt. 84 e ss. CCI), a quelle relative ad accordi di ristrutturazione dei debiti (cfr. artt. 57 e ss. CCI) nonché alle procedure di liquidazione giudiziale.
Nel quadro relativo al rito uniforme delineato è riscontrabile la disciplina delle misure cautelari e protettive applicabile a tutte le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Si tratta delle norme contenute nell’ultima sezione del Capo IV, Titolo III del CCI di cui agli artt. 54 e 55 CCI.
La principale novità prevista riguarda le misure protettive di cui all’art. 54 CCI. In particolare, il secondo comma prevede che : “Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano”.
Diversamente da quanto previsto dall’art. 168 L.F. e dall’art. 182bis, terzo comma, l.fall. l’impossibilità per i creditori aventi titolo o causa anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive non si determina in via automatica, ma richiede una espressa richiesta in tal senso da parte del debitore nella domanda ex art. 40 CCI.
In aggiunta, ai sensi dell’art. 55 terzo comma CCI, nel caso in cui la richiesta di cui sopra sia stata effettuata, gli effetti protettivi si producono in via automatica per un lasso di tempo pari a trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro imprese, ma l’efficacia degli stessi è soggetta ad una tempestiva conferma da parte del Tribunale, che, nel valutarli, si deve altresì esprimere in ordine alla loro durata nel tempo. La mancata tempestiva conferma da parte del Tribunale determina il venir meno degli effetti protettivi, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
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