Il visto di conformità ha assunto nel tempo sempre maggiore rilevanza poiché
Chiarimenti sul tema sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 99 del 29 novembre 2019, allegata a questo articolo.
I soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità, sono i soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'Art. 3 del DPR 322/98 abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte. In generale, ai fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
Dalle disposizioni normative risulta evidente l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione. Infatti, la trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni. Pertanto, è il soggetto che appone il visto che deve predisporre e trasmettere la dichiarazione.
Con riferimento alle conseguenze di una condotta in violazione delle norme sul visto di conformità, nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni. Pertanto, in caso di violazione il contribuente:
Con riferimento alle condotte già poste in essere, gli uffici competenti valuteranno caso per caso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della "buona fede" secondo cui non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza … dei modelli per la dichiarazione.
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