Pubblicato in Gazzetta Ufficiale allo spirare del termine il D.L. 26/10/19 n. 124 è diventato Legge 19 dicembre 2019, n. 157 pubblicato in GU n.301 del 24-12-2019 -
Entrata in vigore il 25/12/2019
In allegato il testo pubblicato in Gazzetta che porta le seguenti principali novità:
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spostamento del termine di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi 730 al 30 settembre con i conguagli nella prima retribuzione utile(Si veda l'articolo Decreto fiscale 2020: cosa cambia nella dichiarazione dei redditi 730
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modifiche alla fattura elettronica e all'imposta di bollo, prevedendo il versamento di quest'ultimo semestrale se di importo inferiore a 1.000 euro annui. (Leggi l'articolo Imposta di bollo fatture elettroniche 2020: modifiche nel Decreto fiscale
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Stretta sulla responsabilità per reati tributari da parte di imprese e società. Per approfondimenti si veda l'articolo Decreto Fiscale 2020: la responsabilità degli enti per reati tributari)
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la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso per tutti i tributi (Si rimanda all'articolo Ravvedimento operoso 2020: possibile per tutti i tributi)
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anticipo delle agevolazioni previste per gli impatriati che prevede l'esenzione dal reddito al 70%. Si veda l'articolo Impatriati: agevolazioni anticipate con il decreto fiscale)
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modifica la disciplina dei PIR (Piano di Risparmio a Lungo termine) eliminando il limite dell'unicità dell'investimento previsto per gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare
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introdotta dal 1° gennaio 2020 l'aliquota IVA al 5% per i prodotti igienico sanitari femminili (prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali). Si rimanda alla lettura dell'articolo Prodotti igienico sanitari: IVA al 5% nel collegato fiscale
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modifiche alla dichiarazione IVA precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate e alle scadenze previste per l'esterometro che diventa trimestrale. Si rimanda all'articolo Precompilata IVA e esterometro: cosa cambia nel decreto fiscale 2020
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modificato e chiarito anche il Regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici: modifiche dal 2020
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previsto lo scontrino unico, cioè la possibilità per chi accetta i pagamenti con mezzi elettronici di non trasmettere i dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate in quanto lo faranno le società di gestione delle carte di debito e di credito o bancomat. Per questi esercenti, l'obbligo della trasmissione dei corrispettivi rimarrà per tutti i pagamenti in contanti.