In tre risposte pubblicate ieri l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul Regime speciale per lavoratori impatriati previsto dall'articolo 16, decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, modificato recentemente dal Decreto Crescita ( d.l. n. 34 del 2019) e riservato ai laureati che rientrano in Italia dopo almeno due anni di lavoro all'estero. Si tratta delle Risposte a interpello n. 492, 495 e 497 del 25 novembre 2019 .
Nel primo caso oggetto della Risposta a Interpello n. 492 2019 un cittadino italiano, laureato in Ingegneria e assunto in data 14 marzo 2016 da una società italiana con qualifica di "Impiegato - Livello C", poi distaccato in Francia per ventiquattro mesi presso un altra società del gruppo, chiedeva la possibilità di fruire dell'agevolazione in quanto il suo rientro in Italia non è conseguenza naturale della conclusione del periodo di distacco all'estero (condizione che lo escluderebbe dall'incentivo) ma è stato determinato da opportunità di crescita con una offerta di lavoro in Francia e una contestuale offerta dalla società italiana di promozione al ruolo di Quadro.
La risposta dell'Agenzia è favorevole la lavoratore in quanto pur coincidendo l'inizio del nuovo rapporto contrattuale in Italia con la scadenza naturale del distacco all'estero, il rientro dell' Istante in Italia con la qualifica di Quadro non si pone in continuità con la precedente posizione lavorativa di Impiegato.
Nella Risposta n. 495 invece si tratta il caso di una cittadina italiana residente in Irlanda da 6 anni e rientrata a settembre 2019 che chiede di fruire delle agevolazioni a partire dall'anno di imposta 2020 . La risposta dell'Agenzia è positiva , appunto per i redditi prodotti prevalentemente in Italia per il periodo d'imposta 2020, sempre che la lavoratrice sia in grado di comprovare la residenza estera per gli anni di imposta 2018 e 2019 sulla base della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Irlanda (ratificata con la legge 9 ottobre 1974, n. 583) e sempreché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dalla disciplina .
Nella Risposta n. 497 2019, infine, un cittadino italiano che ha svolto continuativamente attività di lavoro dipendente in Norvegia da luglio 2015 a gennaio 2018, tchiede di fruire del regime speciale per lavoratori impatriati e assoggettare a tassazione, nella misura del 50 per cento, il proprio reddito da lavoro dipendente dal primo anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi di imposta successivi. In particolare, l'Istante, pur non essendosi iscritto all'AIRE, ritiene di poter provare di essere stato residente all'estero dal periodo d'imposta 2015 e sino alla data di rientro (marzo 2018), in base alla Convenzione sulle doppie imposizioni sottoscritta tra Italia e Norvegia.
L'agenzia specifica in questo caso che "nell'ipotesi di trasferimento delle residenza fiscale in Italia entro il periodo d'imposta 2019 (ovvero entro il 2 luglio 2019), occorre far riferimento all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, nella formulazione vigente fino al 30 aprile 2019, secondo cui al verificarsi delle condizioni richieste, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento".
Inoltre ritiene che la norma sulla possibilità di comprovare la residenza all'estero anche senza iscrizione all'AIRE sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (dl 34 2019) , trovi applicazione anche per i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia entro il periodo di imposta 2019. Ok dunque all'agevolazione fiscale a decorrere dall'anno di imposta 2018, sempreché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti.
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