La corte di Cassazione, con recentissima pronuncia, n. 29257 del 12 novembre 2019, conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale che, nell’ambito della revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, ammette la prova per presunzioni della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte della banca.
In particolare, il ragionamento presuntivo che il giudice è tenuto ad effettuare deve consistere in una prima analisi circa la rilevanza e l’efficacia probatoria dei singoli elementi indiziari e, in seconda battuta, nella valutazione complessiva di tutti gli elementi che devono risultare tra loro concordanti (ai sensi dell’art. 2729 c.c.).
A questo proposito, il giudice di legittimità censura la decisione della Corte d’Appello che non aveva tenuto conto di elementi indiziari rilevanti (come la segnalazione dello stato di sofferenza della società,poi fallita, resa dalla Centrale Rischi) e che aveva motivato la propria decisione in maniera del tutto approssimativa.
La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia per una nuova valutazione complessiva e completa degli elementi presuntivi raccolti.
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