Il rapporto di conto corrente tra un ente associativo (consorzio o coperativa) e le imprese di autotrasporto associate, in base al quale si realizza un meccanismo di compensazione tra i debiti delle imprese per gli acquisti di carburante effettuati dal “consorzio”, e i crediti che queste ultime vantano nei confronti dell’ente per i servizi di trasporto resi per suo conto, non costituisce inadempimento dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione, in quanto il pagamento del saldo risultante dagli importi non compensati a favore di uno dei due soggetti del rapporto è,infatti, comunque effettuato con mezzi tracciabili. Inoltre, tutte le operazioni oggetto di compensazione, a decorrere dal 2019, sono documentate con fattura elettronica.
Di conseguenza, non verificandosi il pagamento al momento dell'acquisto, l'impresa non è soggetta in questa fase all'obbligo di tracciabilità del pagamento per la deduzione della spesa ai fini delle imposte sui redditi e della detraibilità dell'Iva di cui agli articoli 164, comma 1-bis, del TUIR e 19-bis, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 633del 1972, ma solo successivamente con riguardo al pagamento del saldo per gli importi eventualmente non compensati.
Questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica n. 19 del 14.11.2019, condividendo quindi la soluzione interpretativa prospettata dall'istante a condizione che:
Un ente associativo (consorzio o cooperativa), operando nell'interesse delle imprese di autotrasporto associate, si aggiudica i servizi di trasporto che saranno effettivamente svolti da quest'ultime, inoltre, provvede all'acquisto del carburante per cederlo alle stesse a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato. Tra l'ente e le imprese associate sussiste un rapporto di conto corrente, in base al quale si realizza un meccanismo di compensazione tra i debiti delle imprese per gli acquisti di carburante, ed i crediti che quest'ultime vantano nei confronti dell'ente per i servizi di trasporto resi per suo conto.
Ne consegue che le imprese associate non effettuano il pagamento del carburante contestualmente all'acquisto. L'istante, quindi, ha chiesto se tale procedura sia corretta in relazione all'obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione (articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 633del 1972).
Secondo l'istante, e confermato poi da''Agenzia, il rapporto di conto corrente tra l'ente e le imprese di autotrasporto associate non costituisce inadempimento dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione. Il pagamento del saldo risultante dagli importi non compensati a favore di uno dei due soggetti del rapporto è, infatti, comunque effettuato con mezzi tracciabili. Inoltre, tutte le operazioni oggetto di compensazione, a decorrere dal 2019, sono documentate con fattura elettronica.
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