Nel Messaggio n. 4211 del 18 novembre 2019 l'INPS chiarisce che la decorrenza o la sospensione del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI nel caso di evento di malattia insorto prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, si differenzia in base alla diversa disciplina della malattia e della indennizzabilità, definite dal contratto sottostante .
Ad esempio per i lavoratori a tempo indeterminato, la tutela previdenziale anche economica della malattia viene riconosciuta anche oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione (n. 27167 del 23 dicembre 2009 e n. 17163 del 10 agosto 2011) .
Quindi sul termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI l'istituto fa presente che :
-
nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua. (v. paragrafo 2.6.a.2 della circolare n. 94 del 2015)
-
nel caso di malattia o infortunio sul lavoro insorta durante il rapporto di lavoro che si protrae oltre la cessazione dello stesso, il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio.
-
Nel caso, in cui non sia normativamente prevista, per la specifica categoria di lavoratore, la tutela oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio, lavoratori a tempo determinato del settore commercio), il termine di presentazione della domanda di NASpI non può essere sospeso e pertanto decorre secondo le regole ordinarie.(sentenza Cassazione n. 17404 del 29 agosto 2016)