All''attività di vendita al dettaglio di beni da parte degli istituti vendite giudiziarie si applicano le disposizioni generali fissate dall’articolo 22 del Dpr n. 633/1972, secondo le quali “l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; ...”.
Da ciò deriva che:
Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all'Interpello del 15.11.2019 n. 489, precisando inoltre che l'attività in esame non è ricompresa tra quelle specificamente esentate dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, il cui elenco è definito nel DM del 10.05.2019.
La richiesta di chiarimento è pervenuta da un Istituto vendite giudiziarie che si occupa prevalentemente della vendita dei beni delle procedure esecutive e concorsuali, e tra le categorie di beni trattati rientrano anche beni mobili, venduti mediante aggiudicazione in blocco. In merito agli adempimenti fiscali derivanti da queste vendite al dettaglio, l'istituto ha chiesto se fosse tenuto all'obbligo di emissione dello "scontrino elettronico", e di conseguenza obbligato a dotarsi di un registratore di cassa per ogni singola procedura.
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