News Pubblicata il 13/11/2019

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Amministrazione di condominio: ok per l'avvocato

Possibile per l'avvocato l'incarico di amministratore di condominio, ma non attraverso una società



Avvocato e amministratore  di condominio non sono ruoli incompatibili . Diverso il caso del professionista forense che amministri una società di gestioni immobiliari .

Questa la sintesi di due diversi pareri emessi dal  Consiglio nazionale forense su richieste degli Ordini territoriali . Vediamo in dettaglio le due situazioni :

 L’Ordine  forense di Arezzo aveva chiesto un parere  tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio, alla luce della normativa in  materia di professioni non regolamentate. Nel parere 36 del 22 ottobre scorso, il  Cnf  richiama  il proprio parere n. 23 del 20 febbraio 2013 in cui ha stabilito che  non sussiste incompatibilità alcuna tra l’esercizio della professione forense e lo svolgimento di attività di gestione di condomini.

Viene precisato che l è escluso  che l’ iscrizione a una delle associazioni professionali di cui alla legge 4/2013 configuri una causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’Albo degli avvocati,  in quanto rientra  nella libertà associativa dell’avvocato che potrebbe potrebbe svolgere l’attività anche senza esservi iscritto. Allo stesso tempo, la contemporanea iscrizione ad un albo professionale per gli esercenti una professione non organizzata in ordini o collegi è espressamente presupposta dalla legge n. 4/2013, all’art. 2, comma 6.

Pertanto, il contenuto del parere n. 23/2013, che ha ritenuto la compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio, deve essere mantenuto fermo.

Diversa, è invece l’ipotesi oggetto del parere 1 2019 , su richiesta dell’Ordine campano, in cui l’avvocato non si limita a svolgere l’attività di amministratore di condominio ma assume  anche  la carica di amministratore di società con  oggetto l’attività di gestione del condominio. 

In tal caso, per il Consilgio nazionale trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 18, lettera c) della legge 247/12, in base alla quale l’esercizio della professione forense è incompatibile «con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale (...) nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari».

Fonte: Consiglio Nazionale Forense



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