Arrivano gli attesissimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito al calcolo degli acconti di novembre, dopo le modifiche introdotte dal Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020. Le indicazioni sono contenute nella Risoluzione 93 del 12 novembre 2019 e allegata a questo articolo.
In particolare, l'articolo 58 del DL 124/2019, in corso di conversione in legge, prevede che dal 27 ottobre 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge), “per i soggetti di cui all’articolo 12- quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico”.
La norma, quindi, modifica, per determinati soggetti, la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, rimodulandoli in due rate di pari importo, vale a dire entrambe del 50%, anziché 40% e 60%. La modifica si applica a coloro per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 cioè coloro che contestualmente:
Ricorrendo tali condizioni, si applica anche ai contribuenti che:
Quanto all’ambito oggettivo, la rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile, oltre che alle imposte individuate espressamente dall’articolo 58 del decreto-legge n. 124 del 2019, anche:
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è fatto salvo il versamento dell’eventuale prima rata di acconto ed è dovuta, quindi, la seconda rata nella misura del 50 per cento ovvero l’unico versamento nella misura del 90 per cento.
In altri termini, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la seconda rata di acconto è dovuta in ogni caso nella misura del 50 per cento, a prescindere dalla data di versamento della prima rata nella misura del 40 per cento; quando invece l’acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90 per cento.
Ti potrebbero interessare
Visita la sezione delle Promozioni in continuo aggiornamento