Nel principio di diritto 23 dell'11 novembre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle sanzioni previste nei casi di omessa fatturazione a seguito dello scarto dal Sistema di Interscambio di un lotto di fatture.
Come regola generale, la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse. La mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 471 del 1997 ossia, per ciascuna violazione:
L'Agenzia ha chiarito che si possono applicare anche gli istituti del "concorso di violazioni e continuazione" e del c.d. “ravvedimento operoso”.
Va aggiunto che il legislatore, con specifico riferimento al primo periodo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI (primo semestre del 2019) ha statuito che le sanzioni individuate nell’articolo 1, comma 6, del d.lgs. n. 127 del 2015:
Il principio di diritto è allegato a questo articolo.
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