L’articolo 4, D.L. 124/2019 , (decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2020), è stato completamente rivisto in sede di conversione in legge .
Queste le novità che interessano l ’articolo 17-bis del decreto legislativo 241/1997, dal 1 gennaio 2020:
-
le imprese committenti di appalti per la fornitura di beni e servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 devono richiedere alle imprese appaltatrici e subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute.
-
Il versamento delle ritenute deve essere effettuato dall’impresa appaltatrice con una delega per ogni appaltatore, senza possibilità di compensazione. Entro 5 giorni lavorativi dal versamento l'impresa appaltatrice deve inviare i dati via PEC;
-
Il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati nel caso di mancata trasmissione o per omessi o insufficienti versamenti fino al 20% del valore complessivo dell’opera o per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione all’Agenzia delle entrate;
-
Le imprese appaltatrici non possono avvalersi della compensazione per estinguere le obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati nel corso del contratto, per il personale impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
-
Viene estesa l’inversione contabile in materia di Iva (reverse charge) sulle prestazioni relative a contratti di appalto, subappalto o rapporti negoziali comunque denominati, svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente. L’inversione contabile non si applica PERò per le operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti/società già soggetti allo split payment.
Da notare che non sono tenute a questi nuovi obblighi le imprese con i seguenti requisiti:
-
in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e che hanno eseguito nell’ultimo triennio versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
-
che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
Tali condizioni vanno comunicate al committente, allegando la relativa certificazione messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
Nella precedente versione dell'articolo il committente era tenuto al versamento direttamente, sulla base dei calcoli forniti dalle imprese appaltatrici.
La prima scadenza per l'obbligo di versamento è quella del 17 febbraio 2020.