News Pubblicata il 11/11/2019

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Regime impatriati: agenti UE esclusi

La risposta dell'Agenzia su una richiesta di agevolazione per i lavoratori impatriati dopo la modifica del Decreto 34 2019, ricorda la doppia residenza fiscale riconosciuta agli Agenti UE



Nell'interpello n.  475 del 6 .11.2019 , l'agenzia risponde sul caso di un contribuente italiano laureato,  iscritto all'AIRE dal 04/01/2018 che opera come agente UE in Lussemburgo   dal 16 ottobre 2017 presso  la Banca Europea degli Investimenti (BEI) .

Avendo   maturato l'intenzione di rientrare in Italia   chiede se gli sarà possibile di fruire del  regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all'articolo 16, del decreto legislativo  14 settembre 2015 n. 147, così come modificato dal  decreto  legge 30 aprile 2019, n. 34. Fa presente in fatti che dal 17 ottobre 2019, si perfezionerebbero i ventiquattro mesi di lavoro all'estero richiesti.

La risposta dell'Agenzia pero è negativa in quanto: 
E' vero che l'agevolazione  si rivolge ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2020 e  non siano stati residente in Italia nei due periodi di  imposta precedenti il rientro.
Nel caso specifico pero ricorda che  , con riferimento al requisito della residenza fiscale, agli agenti UE si applica l'articolo 13 del Protocollo sui privilegi
e sulle immunità dell'Unione Europea,
che recita "Ai fini dell'applicazione delle  imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle
convenzioni concluse fra gli Stati membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione
esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di uno Stato membro diverso dal paese ove avevano il
domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati,  sia nello Stato di residenza che nello Stato del domicilio fiscale, come tuttora  domiciliati in quest'ultimo Stato qualora esso sia membro dell'Unione".
Quindi l'Istante deve essere considerato  ex lege fiscalmente residente in Italia nei periodi di imposta 2018 e 2019  e anche "in considerazione di quanto rappresentato dall'Istante circa la  presenza di relazioni familiari in Italia, dalla quale si deduce che lo stesso si sia trasferito in Lussemburgo "in ragione esclusivamente dell'esercizio delle .. funzioni al servizio dell'Unione", si ritiene che l'Istante, nonostante il requisito formale  dell'iscrizione all'AIRE nei suddetti periodi di imposta, non abbia i requisiti richiesti  per l'accesso al regime agevolativo in commento".
 

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risposta Interpello n. 475 2019

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