La detassazione dei premi di produttività si puo applicare per il periodo dell'anno successivo all'accordo in cui si rilevi l'incremento. Questa in sintesi la risposta a Interpello 456 fornita dall'Agenzia delle Entrate . Vediamo il caso in questione
Una azienda ha presentato interpello in tema di premi di risultato di ammontare variabile riconosciuti alla categoria degli operai, sulla base di specifica programmazione e controllo a partire dal 2016. La misurazione dei risultati raggiunti e della determinazione dei Premi è effettuata attraverso indicatori di performance di stabilimento che indicatori di perfomance di area/dipartimento, i quali hanno una differente incidenza sulle modalità di calcolo, nello specifico rispettivamente 70 e 30% . La corresponsione del premio è stata effettuata in due rate distinte: anticipo alla fine dell'anno di riferimento e conguaglio. nell'anno successivo a quello di riferimento, entro e non oltre il mese di aprile.
Fino al 2018 l'azienda ha assoggettato le somme a tassazione ordinaria in quanto all'epoca non aderente ai requisiti previsti per l'agevolazione . Con accordo del 2 luglio 2018 sono stati definiti gli indicatori di riferimento dell'incremento di produttivita e le regole concernenti il riconoscimento dei Premi , in modo aderente all' articolo 1, commi da 182 a 190, della legge n. 208 del 2015. In particolare si è previsto la detassazione del Premio maturato, si applichi laddove nel medesimo periodo si sia realizzato un miglioramento dei risultati in almeno uno degli indicatori rispetto al precedente periodo d'imposta 2017 .
Chiedeva quindi se sussiste la possibilità di applicare il regime agevolato sulla quota di premio riferito al 2018 a conguaglio del 70 per cento da corrispondere nel 2019 , tenendo conto che l'anticipo del 30 per cento è stato corrisposto nel 2018 assoggettato alla ritenuta ordinaria come da precedente accordo che non risultava in piena aderenza ai requisiti previsti .
La richiesta riguardava anche la correlazione tra la strutturazione del premio di risultato basato su incrementi sia di stabilimento che di area e l'erogazione del premio stesso .
Nella risposta l'Agenzia evidenzia che la funzione incentivante della detassazione (ricordando anche le circolari 15 giugno 2016, n. 28/E e 29 marzo 2018, n. 5/E; risoluzione 19 ottobre 2018, n. 78/E), può ritenersi assolta in quanto la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali ivi previamente definiti e misurati nel periodo congruo stabilito su base
contrattuale.
Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura.
Nel caso in esame dunque, qualora la misurazione degli indicatori rilevi, al 31 dicembre 2018, un incremento del loro valore rispetto a quello del 30 giugno 2018, l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento potrà riguardare il 50 per cento del premio di risultato del 2018. Pertanto, la società istante in sede di conguaglio 2020 potrà recuperare le maggiori ritenute operate sul 50 per cento del totale del premio relativo all'anno 2018.
Relativamente alle annualità successive, continua l'Agenzia " l'imposta sostitutiva potrà trovare applicazione a condizione che l'indicatore di riferimento assicuri comunque conformità ai parametri normativi vigenti e sia individuato in data antecedente l'inizio del periodo di maturazione della retribuzione incentivante".
Infine, il fatto che gli indicatori di performance di stabilimento e quelli di area/dipartimento abbiano peso diverso non ha rilevanza sull'applicabità dell'agevolazione in quanto la strutturazione del premio di risultato è un aspetto distinto da quello attinente gli incrementi di risultato che l'azienda deve raggiungere .
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