A seguito del pagamento di pedaggi autostradali, è possibile richiedere l'emissione della fattura ai concessionari autostradali entro il termine che coincide con quello previsto per l'esercizio del diritto alla detrazione (articolo 19, Dpr n. 633/1972), lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate rispondendo all'Interpello del 31 ottobre 2019 n. 454, sciogliendo così i dubbi sollevati dalla società istante, ex concessionaria autostradale, ovvero:
L'Agenzia delle Entrate, ricordando che tra i soggetti esonerati dall'obbligo di fatturazione sono ricompresi anche gli enti concessionari di autostrade relativamente ai pedaggi percepiti per i transiti autostradali, chiarisce che il DM del 20 luglio 1979 (relativo alle modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dagli enti concessionari di autostrade, relativamente alle operazioni di transito autostradale) ha stabilito, infatti, che gli enti concessionari di autostrade sono tenuti alla emissione della fattura per i pedaggi relativi ai transiti autostradali soltanto dietro specifica richiesta da parte degli utenti (secondo quanto disposto dall'art. 22, secondo comma, del Dpr 633/1972).
La fattura sarà emessa dallo stesso ente concessionario che ha effettuato la riscossione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta" (DM del 20 luglio 1979). Il successivo 5° comma dispone, inoltre, che nel caso in cui i pedaggi siano regolati mediante "carte di credito" a pagamento differito la fattura dovrà essere emessa entro 60 giorni decorrenti dalla fine del mese in cui sono stati effettuati i transiti.
Tanto premesso, fermo restando che la disciplina di riferimento individua un termine certo di emissione con riferimento ai pedaggi regolati con "carte di credito", negli altri casi un termine generale entro cui è possibile richiedere la fattura è desumibile dalla disciplina IVA.
In conclusione, tenuto conto che, le fatture che verranno emesse dietro specifica richiesta degli utenti, assumono, sostanzialmente, rilievo al solo fine di consentire agli utenti medesimi la detrazione dell'imposta loro addebitata, si presuppone che il termine entro cui può essere richiesta la fattura, coincide con quello previsto per l'esercizio del diritto alla detrazione di cui all'articolo 19 del DPR n. 633 del 1972 (modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50), che sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Si ricorda che tale diritto, prima della modifica del 2017, poteva essere esercitato "al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (...)".
Ciò significa che, nel caso prospettato nell'istanza, ove tempestivamente richieste:
Tali fatture, a decorrere dal 1° gennaio 2019, devono essere emesse in formato elettronico, tramite Sdi, utilizzando una numerazione seriale distinta per separarle dalle altre fatture emesse (le somme indicate in tali fatture, infatti, hanno già partecipato alla liquidazione periodica Iva al momento dell’incasso dei corrispettivi e servono esclusivamente a consentire la detrazione dell’Iva ai committenti).
Poiché tali documenti non devono essere riportati nei registri Iva ma solo conservati nell’ordine progressivo della loro emissione, il consiglio dell’Agenzia è quello di annotarli in un apposito registro sezionale Iva, utile a una corretta tenuta della contabilità.
Ti potrebbero interessare: