News Pubblicata il 17/01/2020

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Assegno ricollocazione per RDC: definite le procedure

Le procedure per l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai beneficiari di reddito di cittadinanza Delibere Anpal 17/2019 e 23 2019 e Avviso 10.1.2020



L’assegno di ricollocazione è una misura istituita dal Jobs act contro la disoccupazione  ed entrato in vigore nel 2018 e consiste in un  servizio di assistenza e tutoraggio per la ricerca di una nuova opportunità di lavoro per i disoccupati .  Puo essere svolta  dai Centri per l'impiego e Agenzie per il lavoro che, solo se la ricollocazione del lavoratore va a buon fine, ricevono l'assegno previsto.  L'importo dell'assegno varia da 250 a 5.000 euro a seconda del grado di svantaggio attribuito al lavoratore (piu alto se il profilo è piu difficile da collocare) e  del contratto che viene stipulato. 

Dal 2019 , l'assegno di ricollocazione  è riservato ai lavoratori in CIGS e ai  beneficiari del Reddito di cittadinanza obbligati a stipulare il patto per il lavoro al Centro per l'impiego ( non piu ai lavoratori in NASPI) .Dovrebbe essere attribuito al disoccupato dopo 30 giorni dalla data di liquidazione del Rdc .  

Già con delibera 17 del 17 ottobre scorso (modificata dalla successiva numero 23 del 12 dicembre), l'Anpal aveva precisato le modalità operative per la erogazione dell'assegno. Da segnalare in particolare   il  problema della incompatibilità dell'ADR  con le altre misure di politica attiva per il lavoro di cui la persona disoccupata potrebbe essere  già beneficiario ( Dote lavoro regionale  o Garanzia Giovani ad esempio) . La delibera 17/2019, prevede che  amministrazioni competenti sono tenute a comunicare tempestivamente all’Anpal le eventuali misure di politica attiva  in cui il disoccupato è già inserito . 

Nella delibera 23 2019 inoltre è stata definita per  le agenzie incaricate anche  in assenza di assunzione   l'erogazione di una "FEE"  per il servizio amministrativo svolto pari a 106,50 euro.

Ora in attuazione di quelle delibere,  è stato pubblicato l'avviso pubblico con le procedure operative da seguire,  rivolto ai soggetti erogatori  dei servizi di formazione e orientamento dei disoccupati ovvero :

Saranno a breve disponibili sul sito ANPAL anche apposite Faq  di chiarimenti 

Il servizio di assistenza  dovrebbe avere una durata di 180 giorni a partire dalla  data di svolgimento del primo appuntamento ma il lavoratore e l'agenzia incaricata possono decidere di prorogarlo per ulteriori 6 mesi  .

Ricordiamo che il lavoratore che richiede l'assegno di ricollocazione è obbligato a partecipare   alle attività concordate  e  ad accettare una offerta congrua di lavoro. In mancanza (cd. meccanismo di condizionalità)  va incontro a sanzioni modulate sulla base della gravita  delle violazioni .


Fonte: ANPAL


3 FILE ALLEGATI:
Allegato delibera ANPAL ADR-RDC 2019 ANPAL avviso ADR RDC del 10.1.2020 Anpal Delibera 23 2019

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