News Pubblicata il 31/10/2019

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Reati tributari: pene molto più severe nel decreto fiscale

Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020: pene molto più severe per le dichiarazioni fraudolente, infedeli o omesse;



Stretta sui reati tributari nel decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020. Il testo, pubblicato questa settimana sulle Gazzetta ufficiale, interviene inasprendo le pene previste per alcuni reati fiscali. In particolare:

  1. In caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000) la pena prevista è la reclusione da 4 a 8 anni. Tuttavia si prevede una pena attenuata, che corrisponde a quella prevista prima dell’intervento del decreto fiscale (da 1 anno e sei mesi a sei anni) se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100mila Euro.
  2. In caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000) il decreto fiscale inasprisce la pena prevista, passando da un anno e sei mesi a sei anni a una pena compresa tra un minimo di 3 anni a un massimo di 8 anni.
  3. In caso di dichiarazione infedele è punito con la reclusione da 2 a 5 anni (anziché da 1 a 3 anni) colui che al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
    • l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100mila (anziché 150mila Euro);
    • l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque è superiore a euro 2 milioni (anziché 3 milioni).
  4. è punito con la reclusione da 2 a 6 anni (anziché da 1 anno e sei mesi a 4 anni) chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 50.000. Stessa pena si applica anche a chiunque non presenti, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000
  5. in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000), la nuova formulazione prevede la reclusione da 4 a 8 anni (anziché da 1 anno e sei mesi a 6 anni). Si applica la pena più clemente, da un anno e sei mesi a sei anni, nella sola ipotesi in cui l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta sia inferiore a euro 100.000.
  6. In caso di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000) la pena passa – da un anno e sei mesi a sei anni – a un minimo di 3 e a un massimo di 7 anni di reclusione.
  7. Per quanto riguarda i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis D.lgs. 74/2000) e di Iva (art. 10-ter D.lgs. 74/2000) il decreto fiscale non modifica la pena prevista, ma le soglie di punibilità. In base alle nuove formulazioni, pertanto, è punito con la reclusione da sei mesi a 2 anni chi non versa:
    • entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 100mila Euro (anziché 150mila Euro) per ciascun periodo d'imposta;
    • entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 150 mila Euro (anziché 250mila Euro) per ciascun periodo d'imposta.

Il decreto fiscale introduce poi l’art. 12-ter al D.lgs, 74/2000, prevedendo che ai reati sopra descritti (esclusi quelli di omesso versamento di ritenute e di Iva) si applichi la confisca in casi particolari”, di cui all’art. 240-bis codice penale.
 

Fonte: Fisco e Tasse



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