Da quando decorre il termine per l'emisisone della nota di variazione IVA in caso di fallimento? Dal deposito del decreto di chiusura del fallimento o dall'annotazione dello stesso nel registro delle imprese? Il quesito è stato posto dalla società istante, creditrice di una società dichiarata fallita nel 2006, di cui il Collegio del Tribunale ha dichiarato la chiusura del fallimento nel 2013 ma la cui annotazione presso il registro delle imprese è stata eseguita solamente nel 2019.
Nella risposta all'interpello 438 del 28 ottobre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'articolo 26, comma 2, del decreto IVA dispone che se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di
il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'IVA corrispondente alla variazione.
Nel caso in esame l'esercizio del diritto alla variazione risulta subordinato alla scadenza del termine per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento, cioè decorsi 90 giorni dal deposito in Cancelleria cioè nel 2013. Quindi non è possibile fare la nota di variazione IVA, anche perchè il diritto alla detrazione poteva essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
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