Nel corso dell'iter di conversione del Collegato Fiscale 2020 (DL 124/2019) è stato soppresso l'art. 23 che prevedeva sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamento tramite POS, pertanto addio alle sanzioni per i commercianti. La situazione rimarrà quindi immutata
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A partire dal 1° luglio 2020, la mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo effettuato con una carta di pagamento, da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali, è soggetta a sanzione di importo pari a 30,00 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
E' quanto disposto dall'art. 23 del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (DL 124/2019), che modificando l’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha previsto dopo il comma 4, il comma “4 -quater" che prevede quanto segue:
la mancata accettazione da parte di coloro che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di un pagamento effettuato con una carta di credito/debito, a partire del 1° luglio 2020, comporta l’applicazione nei confronti degli stessi:
Come evidenziato nella Relazione illustrativa, la disposizione si propone di disincentivare comportamenti cash-based e si inserisce in una più ampia strategia di riduzione del contante e di promozione di strumenti di pagamento alternativi al contante, in un’ottica non solo di emersione dell’economia sommersa ma anche di stimolo allo sviluppo tecnologico con ricadute positive in termini di modernizzazione della società e dell’economia.
L’articolo in commento ha modificato quindi l'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, rimodulando anche il comma 4, dove le parole “carte di debito e carte di credito” sono sostituite dalle seguenti parole “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”, così facendo ne consegue che l’obbligo di accettazione di carte di pagamento è assolto con riferimento ad almeno una tipologia di carta di debito e ad almeno una tipologia di carta di credito, identificate dal marchio del circuito di appartenenza.
Per le sanzioni relative a tali violazioni si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione
dell’articolo 16 sul pagamento in misura ridotta, viene dunque esclusa la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa), di consentire al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
L’autorità competente a ricevere il rapporto redatto dal funzionario o dall'agente che ha accertato la violazione, è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Gli organi addetti al controllo (ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria) sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
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