Le spese per i corsi universitari, sostenute dallo studente, non decaduto o rinunciatario, che a seguito di un periodo di interruzione degli studi intende riattivare la propria carriera accademica (c.d. spese per la ricognizione), possono fruire della detrazione dell’imposta lorda del 19%.
Lo ha confermato l'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello del 28.10.2019 n. 434.
La richiesta di chiarimenti è pervenuta da un contribuente che si era iscritto nel 1974 al corso biennale di Amministrazione presso la Scuola di amministrazione aziendale di Torino e che, dopo aver frequentato i previsti anni accademici e aver sostenuto tutti gli esami stabiliti dal corso di studi, non aveva discusso la tesi, successivamente, nel 2018, ha effettuato la “ricognizione” e, dopo aver presentato la tesi, ha ottenuto il previsto titolo.
La ricognizione è il procedimento amministrativo che lo studente, non decaduto o rinunciatario, può utilizzare qualora, a seguito di un periodo di interruzione degli studi, ossia di omesso pagamento di tasse e contributi universitari, intenda riattivare la propria carriera accademica. In tal caso lo studente presenta domanda di ricognizione previo pagamento della tassa (di ricognizione), cioè una quota forfettaria che viene richiesta in luogo dell'intero importo delle tasse d'iscrizione degli anni già trascorsi.
Nel presupposto che il corso della Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università degli Studi di Torino, al quale si è riscritto l'istante, rientri fra quelli di laurea di perfezionamento e/o di specializzazione di università statali e non statali previsti dalla norma (articolo 15, comma 1, lettera e) del TUIR), l'Agenzia ha chiarito che le spese sostenute per la cosiddetta "ricognizione", oltre ad i costi sostenuti per la tesi, possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
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