L'agevolazione potenziata dal DL crescita per i lavoratori impatriati, iscritti all'AIRE ma non cancellati dall'anagrafe italiana, non è applicabile ai cittadini stranieri. Non risulta infatti applicabile la tassazione agevolata IRPEF (articolo 16, comma 5 ter, del Dlgs 147/2015) modificata e potenziata dal DL 34 2019 Crescita. Questo quanto affermato dalla direzione regionale Lombardia dell'Agenzia delle entrate in risposta all'interpello di un ricercatore francese.
Si ricorda che il decreto legge 34/2019 ha ampliato a 10 anni la riduzione fiscale per i lavoratori che rientrano in Italia per almeno due anni, prevista dal Dlgs 147/2015. Inoltre ha introdotto una sanatoria per coloro che avevano goduto delle agevolazioni loro riservate ma non avevano ottemperato all'obbligo di cancellarsi dal proprio comune di residenza iscrivendosi invece all’Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) durante il periodo all'estero. Per questo moltissimi avevano ricevuto le contestazioni dell'Agenzia. La sanatoria è retroattiva e si applica anche ai contenziosi già avviati, a patto che i contribuenti non abbiano spontaneamente versato le maggiori imposte dovute.
Come anticipato, la direzione regionale Lombardia dell’Agenzia delle entrate ha dato però risposta negativa alla richiesta di questa nuova agevolazione per un cittadino francese residente prima in italia , poi in Francia e ora di nuovo rientrato in Italia, affermando che tale agevolazione si applica solo agli italiani perché così stabilisce il testo letterale del Dlgs 147/2015 introdotto dal Dl 34/2019.
Questa interpretazione potrebbe essere contestata sulla base dell'articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che vieta qualsiasi discriminazione effettuata in base alla nazionalità dei cittadini comunitari.
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