Per la scelta dei lavoratori da licenziare in una procedura collettiva la norma di riferimento è la legge n. 223/1991 art. 5, che prevede la definizione di precisi criteri da definire e comunicare ai sindacati Nella recente sentenza della Corte di cassazione (sezione lavoro 22232/2023) viene precisato, confermando un orientamento consolidato, che la limitazione della platea dei lavoratori da porre in mobilità deve considerare le esigenze tecnico-produttive aziendali fornendone la prova e dandone preventiva indicazione ai sindacati
In particolare si precisa che vanno chiaramente indicate le motivazioni che portano ad escludere eventuali trasferimenti tra unità produttive vicine per lavoratori con professionalita equivalenti.
La Corte ribadisce il il principio di diritto secondo cui, di per sé, “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo”.
La legge non contempla infatti tra i parametri da considerare “la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi, " in quanto è preponderante "l'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro” .
Benchèé sia ferma la regola generale secondo cui “l’individuazione dei lavoratori da licenziare” deve avvenire avuto riguardo al “complesso aziendale” (cfr. Cass. n. 5373 del 2019) - la platea dei
lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale per esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che
queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione obbligatoria ai sindacati ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata.
La Cassazione conclude che quindi se la ristrutturazione aziendale comprende più unità produttive ma il datore di lavoro individua i lavoratori licenziabili solo su una base geografica, i giudici possono ravvisare una violazione dei criteri di scelta con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria.
Nel caso di specie viene rigettato il ricorso dell'azienda in quanto la Corte territoriale aveva giustamente considerato una violazione sostanziale l’applicazione di criteri di scelta ad una platea di
licenziabili illegittimamente delimitata rispetto all’intero complesso con conseguente applicazione della tutela prevista dall’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012
Una ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24882/2019, ha dato ragione ad una lavoratrice che aveva impugnato la sentenza di Appello in cui pur dichiarando la illegittimità del licenziamento, si riconosceva la sola tutela indennitaria prevista dall’art. 18.
La Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento della ricorrente sulla base della disamina dei criteri di scelta specificamente adottati dal datore di lavoro per una procedura licenziamento collettivo .
Nel caso specifico si ammette che la decisione di limitare la scelta dei lavoratori di licenziare ad uno specifico settore o ad una singola unità produttiva è. in linea teorica, legittima , se sostenuta da chiare ragioni tecnico produttive, salva la verifica di fungibilità della professionalità del lavoratore addetto all'ufficio soppresso con altre funzioni rimaste in azienda; inoltre come statuito dai giudici , le mansioni della ricorrente, addetta in un ufficio estero soppresso, erano risultate non assimilabili a quelle di altre figure professionali rimaste in azienda.
Secondo la sentenza , però , nella comparazione del personale è giusto tenere conto anche della esperienza professionale pregressa di ciascuno, in quanto il riferimento solo alle mansioni concretamente svolte non appare sufficiente se il datore di lavoro persegue l'obiettivo di trattenere dipendenti con un livello di professionalità omogeneo .
La ricorrente vantava anche una esperienza commerciale che non è stata valutata e che avrebbe potuto invece essere utile in un altra posizione lavorativa, secondo gli ermellini.
Viene respinto invece il reclamo sul fatto che la lettera di avvio della procedura non citava i criteri di scelta operati dall'azienda , motivo anche questo valido per dichiarare l'illegittimità del licenziamento ma non ammissibile nel caso specifico , per un vizio di forma nella presentazione del ricorso.
Vedi sul tema anche gli approfondimenti:
"Licenziamento collettivo: criteri - sentenza Tribunale Frosinone 874/2018" e
"Licenziamento collettivo criteri di scelta Cassazione 25554/2016"