La Corte di cassazione ammette la possibilità di ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla Gestione separata Inps con quelli presenti nelle Casse previdenziali dei liberi professionisti . L'orientamento è nuovo e per la prima volta applica la sentenza delle Corte costituzionale n. 61/1999 che ha ammesso sia la totalizzazione che la ricongiunzione per la ricostruzione delle carriere contributive tra tutte le gestioni previdenziali
La novità consiste nell'interpretazione letterale della norma sulla ricongiunzione onerosa (articolo 1, comma 2 della legge 45/1990) tra tutte le gestioni previdenziali . Finora tale norma non era stata applicata in relazione alla Gestione separata che nasce con la riforma Dini e applica interamente il sistema di calcolo contributivo .
Il successivo decreto attuativo 282 1996 e la circolare INPS 184 del 2015 hanno sempre preso in considerazione la possibilità di trasferire gratuitamente i contributi nella Gestione Separata da parte di coloro che hanno i requisiti per il metodo contributivo ma non viceversa (dalla GS alle Casse).
Il professionista che ne ha fatto richiesta invece ha vinto entrambi i ricorsi in sede di merito e in Cassazione l'INPS pur obiettando che l’applicabilità della ricongiunzione nei confronti della gestione separata comportava il calcolo interamente contributivo e ricordando che sono invece previsti sia la totalizzazione che il nuovo cumulo contributivo, ha visto il proprio ricorso respinto.
A questo punto sarebbe auspicabile un chiarimento dell'istituto previdenziale che spesso è costretto ad adeguare la sua prassi alle pronunce della giurisprudenza.
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