News Pubblicata il 21/10/2019

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Contratti stagionali Roma: accordo Confcommercio

Comuni della provincia di Roma , settori, zone e periodi in cui si applica il regime delle attività stagionali per i contratti a termine Accordo Confcommercio 2019



In data 2 settembre 2019 è stato sottoscritto, da ConfCommercio Roma e dai sindacati FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, un accordo sulla stagionalità nel settore del commercio per la provincia di Roma cui si applicano le  specificità per le attività stagionali previste dal dlgs 81 2015 , non modificate dal recente decreto dignita, in tema di durata  dei contratti, rinnovi, diritto di precedenza ecc. . 

Nell'accordo sono elencati i Comuni della provincia di Roma   cui si applica la normativa su lavoro stagionale ovvero:

Inoltre vengono specificate  i periodi nei quali  si riconosce il carattere della stagionalità dei contratti a termine che sono : 

> dal 1° maggio al 30 settembre e tra il 1° dicembre e il 15 febbraio dell’anno successivo per le seguenti attività ubicate nel I e X Municipio e negli altri comuni della Provincia: 

> dal 1° luglio al 15 agosto e dal 1° dicembre al 15 febbraio dell’anno successivo per le seguenti attività:

– dal 1° dicembre al 15 febbraio dell’anno successivo per le seguenti attività:

L’accordo si applica alle imprese associate a Confcommercio Roma e che applicano e rispettano integralmente sia la parte economica/normativa che la parte obbligatoria del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi e che, infine, non utilizzano contratti di lavoro intermittente (“a chiamata”) nei periodi suindicati.

Fonte: CGIL


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Accordo Confcommercio Roma contratti stagionali

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