In data 2 settembre 2019 è stato sottoscritto, da ConfCommercio Roma e dai sindacati FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, un accordo sulla stagionalità nel settore del commercio per la provincia di Roma cui si applicano le specificità per le attività stagionali previste dal dlgs 81 2015 , non modificate dal recente decreto dignita, in tema di durata dei contratti, rinnovi, diritto di precedenza ecc. .
Nell'accordo sono elencati i Comuni della provincia di Roma cui si applica la normativa su lavoro stagionale ovvero:
Inoltre vengono specificate i periodi nei quali si riconosce il carattere della stagionalità dei contratti a termine che sono :
> dal 1° maggio al 30 settembre e tra il 1° dicembre e il 15 febbraio dell’anno successivo per le seguenti attività ubicate nel I e X Municipio e negli altri comuni della Provincia:
> dal 1° luglio al 15 agosto e dal 1° dicembre al 15 febbraio dell’anno successivo per le seguenti attività:
– dal 1° dicembre al 15 febbraio dell’anno successivo per le seguenti attività:
L’accordo si applica alle imprese associate a Confcommercio Roma e che applicano e rispettano integralmente sia la parte economica/normativa che la parte obbligatoria del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi e che, infine, non utilizzano contratti di lavoro intermittente (“a chiamata”) nei periodi suindicati.
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