Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 introduce una piccola novità sull'imposta di bollo. Il decreto stabilisce che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’amministrazione finanziaria comunica con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Per una panoramica del funzionamento dell'imposta di bollo, è utile leggere l'articolo di approfondimento: Marca da bollo sulle fatture 2019: ecco come si applica
In particolare, l'articolo prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche
Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se il contribuente effettua il pagamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Attenzione però : se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Nell'audizione di ieri 6 novembre 2019 alla Camera dei Deputati, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha ricordato che già l'articolo 12-novies del Decreto Crescita (DL 34/2019) a partire dalle fatture inviate dal 1° gennaio 2020, consente all’Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate il corretto assolvimento dell’imposta di bollo. Pertanto l’Agenzia rende noto a ciascun soggetto passivo IVA l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio con modalità ancora da definire.
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