News Pubblicata il 24/10/2019

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Procedure concorsuali: prededucibile il credito del commercialista

Prededucibile il credito del commercialista che redige l'attestazione per il concordato anche se poi è inammissibile e la società fallisce. A dirlo la Cassazione



Per la I Sezione Civile della Cassazione è prededucibile il credito del commercialista incaricato della redazione del piano di attestazione nel concordato in bianco, anche nel caso in cui la domanda sia stata giudicata inammissibile ed è stato poi dichiarato il fallimento. Nella sentenza la Corte ha deciso nel merito (senza rinviare ad altro giudice di merito), e ha liquidato immediatamente la somma.

Ma andiamo con ordine. Il ricorso era stato presentato da uno studio associato di dottori commercialisti, che aveva confutato la decisione del tribunale che aveva ammesso al passivo il credito di 55mila euro vantato dallo studio, ma ne aveva negato la prededuzione. Il motivo del diniego consisteva nel fatto che "la redazione della relazione da parte del professionista non ha rivestito alcuna utilità della procedura di fallimento, e neppure avrebbe dovuto essere prodotta in quanto inamissibile". 

La Suprema Corte ha invece riconosciuto valide le ragioni dello studio dei Commercialisti, ammettendo la prededuzione. La Corte ha chiarito che che il regime da riservare ai crediti in tal modo scaturenti è dunque quello della prededucibilità fondata sulla specifica disposizione di legge prevista dall’articolo 111 Legge Fallimentare, senza che abbia rilievo la circostanza che il debitore abbia poi effettivamente formulato un piano concordatario o che la domanda concordataria abbia poi effettivamente generatore l’apertura della corrispondente procedura. 

La sentenza termina con questo principio “ha carattere prededucibile il credito maturato dal professionista che, pendente il termine assegnato dal tribunale al debitore che abbia depositato domanda di concordato “In bianco o con riserva” sia stato incaricato da quest’ultimo di redigere l’attestazione (..) laddove una volta dichiarata inamissibile la domanda concordataria (senza quindi l’apertura della relativa procedura) sia stato pronunciato il fallimento del debitore medesimo”.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Sentenza Cassazione 11.10.2019

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