Un socio di una società con ISA maggiore di 8 e quindi beneficiaria dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti(fino 50.000 euro annui per l'IVA e 20.000 euro annui per imposte diretteIRAP) ha posto un interessante quesito all'Agenzia delle Entrate. In particolare, è stato chiesto se, qualora la società gli trasferisse il credito, il socio deve apporre il visto di conformità qualora intenda compensare l'eccedenza IRPEF 2018?
Nella Risposta all'interpello 411 dell'11 ottobre 2019 allegata a questo articolo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il visto di conformità non è apposto su singole voci della dichiarazione ma in relazione alla totalità dei dati esposti nel modello dal quale emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione "orizzontale" oltre le soglie normativamente fissate. Pertanto, se successivamente allo scomputo delle ritenute dalle imposte dovute dal singolo socio, associato o partecipante si determina un'eccedenza di IRPEF a credito, qualora la stessa sia utilizzata ex articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è necessario "richiedere l'apposizione del visto di conformità a prescindere dal fatto che la società non sia tenuta all'apposizione del visto di conformità in relazione alla propria dichiarazione (perché beneficia, ad esempio, di una clausola normativa di esonero).
Di conseguenza, nel caso di specie, l'istante è tenuto a richiedere il visto di conformità relativamente al modello REDDITI PF 2019 se, scomputate le ritenute dall'imposta netta sul proprio reddito complessivo, emerga un credito IRPEF che lo stesso intende compensare "orizzontalmente" per un importo superiore a 5.000 euro annui.
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