News Pubblicata il 14/10/2019

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Dorme in servizio: niente licenziamento

La guardia giurata che dorme in servizio non è licenziabile, dice la Cassazione nella sentenza 25573 2019. Il licenziamento è sanzione sproporzionata e va verificato il CCNL



La Corte di Cassazione  con la Sentenza n. 25573 del 10 ottobre 2019, respinge il ricorso della SPA  , confermando che è illegittimo il recesso datoriale per giusta causa e va reintegrato il lavoratore sorpreso a dormire in servizio, in quanto il licenziamento costituisce una sanzione sprorporzionata e più grave rispetto alla  sospensione da servizio e retribuzione prevista dal CCNL della vigilanza privata  applicato dall'Azienda.

Il caso riguardava il  ricorso  di  un lavoratore   con mansioni di guardia particolare giurata il quale aveva impugnato il licenziamento  per giusta causa intimatogli  dalla SPA datrice di lavoro, perché  presentatosi in servizio con circa mezz'ora di ritardo rispetto all'orario stabilito e perché  era stata riscontrata la sua assenza nella  postazione di servizio , essendo stato invece trovato mentre stava dormendo  su di un divano. Il lavoratore deduceva di aver avvertito la direzione del ritardo . Inoltre, aveva  affermato  la sproporzione della sanzione , in quanto  la condotta contestata non rientra  tra le ipotesi previste dal  suo contratto  collettivo nazionale di lavoro  (C.C.N.L. vigilanza privata quale giusta causa di licenziamento. Inoltre escludeva  che il fatto addebitatogli integrasse la fattispecie dell'abbandono del posto di  lavoro.  Il giudice del lavoro di Verona  dopo l'istruttoria , dichiarava l'illegittimità  del  licenziamento e condannava la società alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, pari al numero di mensilità della retribuzione globale di fatto, maturate dalla data di  licenziamento sino alla reintegra effettiva, con addebito inoltre delle spese di lite. 

Il giudice riteneva provato quanto affermato dal ricorrente in ordine al giustificato ritardo nel presentarsi al lavoro rispetto all'orario stabilito ed escludeva, inoltre, l'abbandono del posto di lavoro, poiché il  comportamento posto in essere dal dipendente andava configurato come  addormentamento in servizio, fattispecie che ai sensi del C.C.N.L. vigilanza privata viene  punita con la sanzione conservativa della sospensione  della retribuzione dal servizio  da 1 a 6 giorni. Giudicava inoltre sproporzionata la sanzione espulsiva  rispetto all'infrazione commessa, anche tenendo  conto della mancanza di precedenti   disciplinari 

La sentenza è stata confermata in appello e anche In Cassazione. In particolare gli ermellini hanno osservato che  il fatto di essersi addormentato non costituiva per il vigilante  un totale distacco dal bene da proteggere,  e non si poteva affermare la volontà di abbandonare il  posto di lavoro e di  venire meno al proprio incarico .

Fonte: Corte di Cassazione


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Cassazione lavoro 25573 2019

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