News Pubblicata il 10/10/2019

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Bike sharing: obbligo di certificazione ai fini Iva

Gli esercenti che forniscono un servizio di Bike sharing, non sono esenti dall'obbligo di certificazione con scontrino o ricevuta fiscale, e, dal 2020, con memorizzazione elettronica e trasmissione



Il servizio di bike sharing non è riconducibile tra i servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Pertanto, gli esercenti al minuto che forniscono il servizio a “privati” di bike sharing mediante una App, non sono esenti dall’obbligo di emissione dello scontrino o ricevuta fiscale, oppure fattura se richiesta, lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 396 dell’8 ottobre 2019.

Con la risoluzione n. 478/E del 16 dicembre 2008 è stato chiarito che il servizio di bike sharing è riconducibile alla locazione onerosa di cosa mobile cui si sommano "gli ulteriori servizi di manutenzione, collegamenti telematici, gestione dei parchi biciclette ecc.", realizzando di fatto un "servizio complesso", per questo motivo gli esercenti che forniscono tale servizio hanno l'onere di certificare il servizio di bike sharing mediante scontrino o ricevuta fiscale, ovvero a partire dal 2020 mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ed emissione del documento commerciale, e qualora in possesso del codice fiscale del cliente, potrebbero sempre procedere alla certificazione del corrispettivo mediante fattura elettronica indipendentemente dalla preventiva richiesta del cliente stesso.

Invero, l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 15 marzo 2011, n.282/2011 (recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa alsistema comune di imposta sul valore aggiunto), dispone che i servizi prestati tramite mezzi elettronici "comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo, e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del DPR 633/72, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, sostituendo così gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.

In attuazione di tale previsione, con i provvedimenti n. 182017 del 28 ottobre 2016, n. 99297 del 18 aprile 2019 e n.236086 del 4 luglio 2019, sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, predisponendo al riguardo apposite specifiche tecniche.

Quindi, i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell'articolo 22 del DPR n. 633 del 1972, fatta eccezione per le operazioni esonerate con il decreto del MEF del 10.05.2019, tra le quali sono ricompresi anche i servizi elettronici resi a committenti privati, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativiai propri corrispettivi giornalieri, mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Come funziona il bike sharing

Il servizio di bike sharing è strutturato nel modo seguente:

Il periodo di noleggio termina automaticamente quando il cliente richiude illucchetto della bicicletta presso uno dei totem segnalati all'interno dell'applicazione.
Qualora l'utente non richiuda il lucchetto della bicicletta entro le ore 24:00 del giornoin cui è stato effettuato il prelievo, il servizio addebita, in via automatizzata, sulplafond della carta di credito del cliente, un'ulteriore importo pari a quello corrispostoall'atto del prelievo della bicicletta.

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risposta Agenzia delle Entrate del 08.10.2019 n. 396

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