In tema di assegno per il nucleo familiare l'Inps è intervenuto con il messaggio 3604 del 4 ottobre 2019 per chiarire che la maggiorazione di importo prevista in caso di nucleo con componenti minorenni inabili necessita dell'autorizzazione INPS .
Il messaggio premette che l’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 69/1988, convertito dalla legge n. 153/1988, prevede un aumento dei livelli di reddito per le famiglie che “comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età ”. Nella circolare n. 203/1988, l’Istituto aveva precisato che tale ultima definizione va interpretata "come quella di un minore con alto grado di disfunzione paragonabile alla condizione utile per fruire dell’assegno di accompagnamento dato ai non deambulanti."
La stessa valutazione si applica ai riconoscimenti di invalidità civile per la fruizione del beneficio economico denominato “Indennità mensile di frequenza” .
Quindi nei casi di minori dove è inapplicabile la graduazione tabellare, "posto che tale riconoscimento si ricomprendono situazioni di diversificata gravità, ed essendo necessario mantenere il requisito medico legale ancorato ad una condizione disfunzionale di severa gravità", va richiesto il parere all’Ufficio medico legale della sede INPS, dove il medico ha la possibilità di visualizzare ogni dettaglio.
Va precisato che non si rende necessaria la domanda di autorizzazione se il minore è già stato valutato dalle commissioni INPS.
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