E' stata depositata il 3 ottobre 2019 un importante sentenza della Corte di giustizia europea in tema di detrazione dell'IVA. Il caso di specie riguardava una società lettone operante nel settore agro-alimentare che non aveva fatto i dovuti controlli, tanto in tema IVA quanto in tema di rispetto delle norme igienico sanitario.
Il giudice lettone recuperava la detrazione IVA al soggetto in quanto gli acquisti sono stati ritenuti collegati a società fittizie in un progetto di frodi IVA. Per i giudici il mancato controllo faceva presumere che la società fosse a conoscenza della frode IVA in corso con queste finte società e che pertanto non gli spetti il diritto alla detrazione. Il caso era stato presentato alla Corte di Giustizia Europea in merito alla corretta interpretazione della violazione di obblighi non IVA ai fini della detrazione della stessa.
La Corte ha sentenziato che il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte non può venire negato a un soggetto passivo partecipante alla catena alimentare per il solo motivo, ammesso che sia debitamente accertato, che tale soggetto passivo non ha rispettato gli obblighi relativi all’individuazione dei suoi fornitori, ai fini della rintracciabilità degli alimenti. L’inosservanza di tali obblighi può tuttavia costituire uno dei vari elementi che, congiuntamente e in maniera concordante, tendono a indicare che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione che si inscriveva in una frode all’IVA, circostanza la cui valutazione spetta al giudice del rinvio.
Inoltre la Suprema Corte ha chiarito che l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, dev’essere interpretato nel senso che l’assenza di verifica, da parte di un soggetto passivo partecipante alla catena alimentare, della registrazione dei suoi fornitori presso le autorità competenti, sull’igiene dei prodotti alimentari, e dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, non è pertinente al fine di stabilire se il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione che si inscriveva in una frode all’IVA."
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