Pubblicate dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 84 del 4 ottobre 2019, le modalità di versamento, tramite modello F24, della sanzione amministrativa pecuniaria per il contrasto della contraffazione.
In generale infatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 7.000 euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. Inoltre, qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, della sanzione irrogata dalla polizia comunale, è stato istituito il codice tributo:
Si ricorda che in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo deve essere esposto nella “Sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, indicando:
Gli altri campi della sezione non devono essere compilati.
Attenzione va prestata la fatto che qualora la sanzione amministrativa sia irrogata da organi diversi dalla polizia comunale, il versamento è effettuato, tramite modello F24, utilizzando il codice tributo “3021”, istituito con la risoluzionen. 47/E del 19 aprile 2005, da esporre nella sezione “ERARIO” del modello, riportando nel campo “anno di riferimento” l’anno in cui è stata constatata la violazione.
Si precisa che, ai fini del versamento della sanzione in argomento, non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione.
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