Nel Messaggio n. 3634 2019 l'INPS ha comunicato un nuovo tetto massimo per la decontribuzione dei premi di risultato 2013 previsti da accordi collettivi di secondo livello ( sia aziendale che territoriale) I datori di lavoro potranno recuperare la maggiorazione entro il 16 gennaio 2020.
Si tratta di una previsione del decreto 14 febbraio 2014, che aveva determinato il tetto massimo di fruizione dello sgravio nel 2,25% della retribuzione dei lavoratori (cfr. la circolare n. 78/2014 e i messaggi n. 5887/2014 e n. 7978/2014). I decreto interministeriale prevede che, in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate, il tetto possa essere rideterminato in sede di Conferenza dei Servizi . Le Amministrazioni interessate hanno concordato che le somme residue riferite all 2013 siano utilizzate rideterminando il tetto della retribuzione dei lavoratori interessati fino alla percentuale del 2,47%.
Di conseguenza, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per il 2013 potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,22%) in sede di conguaglio contributivo.
Le percentuali aggiuntive potranno essere fruite interamente solo in presenza di premi il cui ammontare complessivo sia pari o superiore al 2,47%, mentre se l’erogazione oggetto di sgravio è stata inferiore i datori di lavoro recupereranno la sola quota effettivamente spettante.
ESEMPIO
Il messaggio precisa anche che la concreta fruizione dell’incentivo rimane, subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva, e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro, fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.
ISTRUZIONI OPERATIVE SGRAVIO AGGIUNTIVO
Per tutte le Gestioni l'INPS ricorda che all’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio, ovvero entro il 16 gennaio 2020, scadenza dei flussi di compentenza di dicembre 2019 .
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