News Pubblicata il 04/10/2019

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Professionisti: iscrizione all'Albo a carico della PA

Infermieri, avvocati, architetti: quando la PA è tenuta a pagare i costi di iscrizione all'albo e di formazione obbligatoria dei professionisti dipendenti. Le sentenze



La pubblica amministrazione  deve pagare il costo di iscrizione all’albo professionale  dei propri dipendenti se sono legati da contratto di esclusiva e sono tenuti per legge all'iscrizione all'albo.

Il principio è stato affermato da molte sentenze  sia di merito che di legittimità oltre che dal Consiglio di Stato,  (parere 15/3/2011) e si puo riferire a molte diverse professioni   come gli infermieri  professionali (v. sentenza 116 del tribunale di Pordenone del 6 settembre 2019- allegata), gli  ingegneri, architetti, avvocati, agronomi , ecc.

Questi soggetti hanno spesso rapporti di lavoro esclusivo  con le amministrazioni pubbliche (ad esempio  aziende sanitarie , Comuni   ed  enti come INPS e INAIL  che hanno molti avvocati  alle loro dipendenze  risultati vittoriosi in .  Cassazione  (v. sentenze 7776/2015 e 3928/2007). 

Il fatto di non poter svolgere attività professionale  liberamente infatti rende inutile l'iscrizione all'Ordine , che pure è obbligatoria,   e il costo  quindi è ribaltato sui datori di lavoro.

Nella sentenza 776 2015 che alleghiamo  la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto  :  ""Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull'Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall'Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell'esecuzione del contratto di  mandato, ai sensi dell'art. 1719 cod. civ. secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il  mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico,  fornendogli i mezzi patrimoniali necessari". 

Sullo stesso principio  si fonda l’articolo 24, comma 4, del Dlgs 50/2016 (testo unico appalti), che mette a carico delle ditte appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali dei dipendenti incaricati di consulenze,  progettazioni ecc..

La stessa logica vale anche per le spese della  formazione obbligatoria prevista per gli iscritti agli ordini professionali : se il dipendente  non puo utilizzare le conoscenze acquisite, a causa del vincolo di esclusività con il datore di lavoro pubblico, i costi della formazione obbligatoria sono a carico della Pa.

Fanno eccezione solo  i professionisti per i quali l'iscrizione  al relativo albo non sia  obbligatoria. 

Tra le professioni escluse  da segnalare il caso  dei  Responsabili protezione dati ( RDP o DPO), di recente istituzione,   in quanto professione autoorganizzata, senza obblighi di iscrizione a d associazioni di categoria . Inoltre   a norma della legge 4/2013  dal nuovo regime delle professioni non possono  derivare «nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». Quindi, i costi di iscrizione,  eventuali assicurazioni professionali  e la formazione obbligatoria restano a carico del professionista dipendente. 

Fonte: Il Sole 24 Ore


2 FILE ALLEGATI:
Cassazione 7776 2015 iscrizione Ordine Sentenza Pordenone 116 2019 infermieri

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