News Pubblicata il 04/10/2019

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Retribuzione non modificabile da accordi con il lavoratore

Principio di irriducibilità della retribuzione : il trattamento concordato al momento dell'assunzione non è modificabile da accordi tra datore di lavoro e lavoratore



La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, nell'ordinanza 17 luglio 2019, n. 19258, ha ricordato che la retribuzione concordata al momento dell’assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro. Tali accordi risultano nulli  in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto.  Va assicurata però la necessaria proporzione tra  l'ammontare della retribuzione e la qualità e quantità del lavoro prestato, per cui , pur restando l'obbligo di mantenere il livello retributivo precedente, alcune voci retributive collegate a specifiche funzioni  non sono rivendicabili in caso di demansionamento (es. indennità di cassa)

Il caso riguardava  infatti il ricorso di  un lavoratore demansionato  che chiedeva il ripristino di alcune voci retributive negate a seguito della perdita delle mansioni  di capo area vendite che rivestiva in precedenza (incentivi alle vendite e indennità di trasferta )

I giudici affermano in generale che " L'irriducibilità della retribuzione,  che si può desumere dal divieto di  assegnazione a mansioni inferiori e dalla necessaria proporzione tra  l'ammontare della retribuzione e la qualità e quantità del lavoro prestato,  è stata intesa nel senso che la voce retributiva connessa ai particolari  modi di svolgimento del lavoro, può esser soppressa ove vengano meno quei modi di svolgimento della prestazione, dovendo essere conservata  solo in caso contrario (argomenta da Cass. 23.7.2008 n.20310).
Nell'ottica descritta è stato sostenuto che il livello retributivo acquisito dal  lavoratore subordinato, per il quale opera la garanzia della irriducibilità  della retribuzione, prevista dall'art.2103 c.c., deve essere computato con  riferimento ai corrispettivi attinenti alle qualità professionali tipiche della  qualifica rivestita (cd. indennità intrinseche), con esclusione dei compensi  rapportati a specifici disagi o difficoltà connessi alle prestazioni, i quali non  spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati (cd.  indennità estrinseche, vedi Cass. 6.12.2017 n.29247).

La Corte ha confermato , dunque, l'accoglimento della a domanda risarcitoria connessa alla accertata  dequalificazione  del lavoratore , ma ha anche ritenuto appropriata la decisione  negativa sulla questione retributiva  in quanto "gli emolumenti dei quali il ricorrente rivendica il computo - ed integrati  dagli incentivi alla vendita e dalle indennità di trasferta - in quanto  dipendenti dalle modalità di svolgimento delle precedenti mansioni cessate e dal raggiungimento degli obiettivi di carattere  commerciale, non connessi al contenuto delle nuove mansioni svolte dal dipendente non  rientrano nel computo delle differenze retributive che legittimamente il
ricorrente avrebbe potuto rivendicare."

Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
Cassazione lavoro 19258 2019

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