Il Ministero del lavoro con l'interpello n. 6 del 2 ottobre 2019, ha risposto ad un quesito di Confindustria, categoria radio televisioni in tema di contratti stagionali nel settore radiotelevisivo. Il documento conferma che ad oggi l'utilizzo del contratto di lavoro stagionale è consentito anche nel settore radiotelevisivo per specifici spettacoli o serie di spettacoli, ovvero di programmi radiofonici e/o televisivi, nel rispetto di quanto previsto al punto 49 del d.P.R. n. 1525 del 1963.
Il Ministero conferma inoltre la possibilità per la contrattazione collettiva, di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali, in aggiunta a quelle attualmente previste dal D.P.R. 1525/1963, alle quali non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine, come, in particolare, quelli previsti agli articoli 19, comma 2, 21, commi 01 e 2, 23, comma 2, D.Lgs. 81/2015.
Confindustria chiedeva anche se sia consentito alla contrattazione collettiva di "individuare ulteriori ipotesi di stagionalità, in aggiunta a quelle attualmente previste dal richiamato d.P.R. n. 1525 del 1963". Il ministero fa riferimento ad un precedente interpello , n. 15 del 20 maggio 2016, nel quale è stato precisato che l'atteso decreto ministeriale che aggiorni l'elenco del DPR 1525 1963 non esclude la possibilità di nuovi accordi e alla contrattazione collettiva è sempre demandata la possibilità di “integrare” il quadro normativo.”.
Il ministero specifica che la possibilità resta confermata per la contrattazione collettiva di settore - da intendersi ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 come “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria” .
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