News Pubblicata il 03/10/2019

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Distacco: norme europee in arrivo

Nella legge di delegazione europea che riassume le materie sulle quali l'italia dovra adeguarsi a breve, troviamo la direttiva sul distacco transnazionale dei lavoratori



Il 1° ottobre l'Assemblea della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di delegazione europea 2018 (C.1201-B). Il provvedimento già approvato dalla Camera in prima lettura il 13 novembre 2018 è stato modificato dal Senato.

In tema di distacco transnazionale dei lavoratori  viene recepita la Direttiva (UE) 2018/957 (allegata in fondo all'articolo)  sul distacco  nell'ambito di una prestazione di servizi  ha come termine di recepimento: 30 luglio 2020. La direttiva europea prevede in particolare che :

Il distacco è di natura temporanea. I lavoratori distaccati generalmente rientrano nello Stato membro a partire dal quale sono stati distaccati dopo aver effettuato il lavoro per il quale sono stati distaccati.  Il periodo massimo di distacco puo arrivare a 12 mesi con possibile proroga di ulteriori6 mesi. Nel periodo del distacco il lavoratore versa i contributi nel paese  di origine  mentre la retribuzione  corrisponde a quelle del paese ospitante . 

Il testo di legge specifica anche che "le norme che garantiscono la  protezione dei lavoratori non possono pregiudicare il diritto delle imprese che  distaccano lavoratori nel territorio di un altro Stato membro di invocare la libera prestazione dei servizi anche  nei casi in cui un distacco sia superiore a 12 o, se del caso, 18 mesi. Qualsiasi disposizione applicabile a lavoratori  distaccati nel contesto di un distacco superiore a 12 o, se del caso, 18 mesi deve pertanto essere compatibile con  tale libertà. In conformità della giurisprudenza consolidata, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi sono  ammissibili solo se sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale e se sono proporzionate e necessarie.
(11) Qualora un distacco sia superiore a 12 o, se del caso, 18 mesi, la serie aggiuntiva di condizioni di lavoro e di  occupazione che devono essere garantite dall’impresa che distacca lavoratori nel territorio di un altro Stato  membro dovrebbe contemplare anche i lavoratori che sono distaccati in sostituzione di altri    al fine di garantire che tali sostituzioni non siano utilizzate per  aggirare le norme altrimenti applicabili.2

Il testo della legge di delegazione europea  prevede inoltre la delega  al  Governo per l’attuazione nazionale delle direttive riguardanti:

Fonte: Camera dei Deputati


1 FILE ALLEGATO:
Direttiva UE Distacco 957 2018

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