News Pubblicata il 10/10/2019

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Transazioni tra dipendenti e datore di lavoro

Per avere valore una transazione a saldo deve essere firmata dal lavoratore con la consapevolezza dei diritti a cui rinuncia: ordinanza n. 23296 del 18 settembre 2019



Nell'ordinanza n. 23296 del 18 settembre 2019, la Corte di Cassazione ha  ribadito il principio per cui  “la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme e che sia riferita, in termini generici, ad una serie di titoli e pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o transazione alla condizione che risulti accertato che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamene determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi“.

Nel caso di specie   il lavoratore  aveva chiesto  l'accertamento del suo diritto ad essere inquadrato nel 3 livello del C.C.N.L. delle imprese commerciali, in luogo del 4° livello riconosciutogli, e il pagamento delle  differenze retributive maturate  a titolo di lavoro straordinario  Il Tribunale di Genova respinse le domande. La Corte di appello di Genova,  ha ridimensionato la somma dovuta ma ha anche ritenuto che nessun rilievo  poteva essere attribuito alla lettera  di quietanza firmata dal lavoratore, che attribuiva  all'indennità di trasferta valore di compenso onnicomprensivo dello  straordinario,  trattandosi di disposizione intervenuta successivamente  alla cessazione del rapporto di lavoro.

Ad avviso del datore di lavoro con la  firma   il lavoratore  avrebbe rinunciato al compenso dello straordinario. Ma  il  ricorso della SPA è rigettato  dalla sentenza di appello afferma che " Nella dichiarazione liberatoria, per essere ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, è necessario che,  per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (cfr. Cass. 31/01/2011 n. 2146, 15/09/2015 n.18094 e 06/05/2015 n. 9120). Nel caso specifico invece era presente una semplice "formula di stile"  generica e preconfezionata  da cui  non emergeva la conoscenza della effettiva rinuncia che si stava realizzando con la firma.

La  conclusione della Cassazione  è di conferma della sentenza di merito ,  che non riscontra elementi di censura in sede di legittimità.

Sullo stesso argomento vedi il Commento a sentenza "Quietanza lavoratore e art 2113 cc- Cassazione 20976 2017"

Fonte: Corte di Cassazione


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cassazione lavoro 23296-2019

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