L'Inps ha pubblicato ieri il messaggio 3447 in cui comunica la proroga del termine di versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e agosto 2019. La scadenza era stata comunicata con la circolare n. 121/2019, in cui erano state fornite le istruzioni operative per la comunicazione Uniemens e il versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI . La maggiorazione era stata prevista dal decreto 87 2018 sui rinnovi dei contratti a tempo determinato ma solo due settimane fa l'INPS ha fornito le istruzioni operative per il versamento degli arretrati .
Ora l'istituto comunica che il termine di esposizione della suddetta contribuzione, relativa al periodo compreso tra il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018) ed agosto 2019, è prorogato al mese di ottobre 2019. Quindi i datori di lavoro possono provvedere a esporre gli importi sia nel flusso di competenza settembre che o in quello di competenza ottobre 2019.
Si ricorda che la maggiorazione della contribuzione è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile e si aggiunge progressivamente ad ogni rinnovo di contratto a termine stipulato dopo il 14 luglio 2018 come esemplificato dall'INPS nella circolare 121 2019:
" nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:
contratto originario: 1,4%;
1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);
2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);
3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%)."
La circolare ricorda inoltre i seguenti CASI DI ESCLUSIONE
Per quanto riguarda invece il LAVORO STAGIONALE l'istituto precisa che
"per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 – tale disposizione prevedeva anche l’esclusione dal versamento del contributo addizionale NASpI dei lavoratori assunti a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni d più rappresentative. Non essendo stata reiterata tale disposizione esonerativa, dal 1° gennaio 2016, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività stagionali non ricomprese dall’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, ancorché definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, è dovuto il contributo addizionale NASpI.
Pertanto, nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di tali lavoratori stagionali, decorrenti dal 14 luglio 2018, è altresì dovuto l’aumento del contributo addizionale NASpI."
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