La Commissione Tributaria Provinciale di Milano nella sentenza 2897/05/2019 ha affrontato il delicato tema delle deducibilità delle fatture generiche. La controversia approdata in CTP riguarda una società che ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate lamentando un errore di motivazione quanto alla presunta genericita della descrizione delle fatture contestate. Per prima cosa la società evidenziava come la genericità delle fatture, anche se appurata, non possa determinare l'automatica indetraibilità dell'IVA, nè l'automatica indeducibilità dei costi cui si riferisce riprendendo alcune sentenze della Cassazione (Cass., Ord. 13882/2018 e 23384/2017). Secondo la società inoltre era stata fornita all'Agenzia delle Entrate la piena prova dell'effettività e dell'inerenza dei costi contestati, ma l'Agenzia aveva ritenuta la documentazione insufficiente.
Secondo la tesi dell'Agenzia delle Entrate, la stessa aveva rilevato in sede di controllo, come alcune fatture d'acquisto riportassero una descrizione generica o perfino assente del servizio effettuato. Per tale ragione, l'ufficio aveva proceduto al recupero a tassazione dei costi indebitamente dedotti ai fini IRES e IRAP nonchè dell'IVA indebitamente detratta.
La CTP di Milano ha rigettato il ricorso della società riconoscendo la ragione all'Agenzia delle Entrate. Secondo i giudici mancano gli elementi minimi della fattura previsti dall'articolo 21 del Testo Unico dell'IVA come:
Secondo la Cassazione, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell 'impresa, solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dal DP.R. 633/1972, art. 21. Il documento fattura infatti risponde ad un'oggettiva finalità di trasparenza e di conoscibilità essendo funzionale a consentire l'espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell'amministrazione finanziaria consentendo l'esatta e precisa identificazione dell'oggetto della prestazione. Un'indicazione generica (o a maggior ragione assente) dell'operazione fattura, come nel caso de quo, infatti non è idonea a soddisfare le finalita conoscitive che la norma intende assicurare (Corte di cassazione, sentenza n. 27777/2017).
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