News Pubblicata il 16/09/2019

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Compenso amministratore società, attenzione alla rinuncia tacita

Niente diritto al compenso dell’amministratore societario se non lo ha mai richiesto Cassazione 22802/2019



La Corte di Cassazione , con  l’Ordinanza n. 22802 del 12 settembre 2019 ha statuito che l’amministratore di una società che per  anni non abbia mai reclamato il proprio compenso non ha diritto di richiederlo al momento della liquidazione della società .
La Corte, respingendo il ricorso dell’ex amministratore, sottolinea che se è vero che l'amministratore di una società, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attività svolta , tuttavia tale diritto è disponibile e, così come può essere derogato da una clausola dello statuto della società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, ovvero sancisca la gratuità dell'incarico (cfr. Cass. 21/06/2017 e n. 15382 ), allo stesso modo tale diritto  può anche essere oggetto di  rinuncia tacita  .

Viene  specificato infatti, riguardo al caso in oggetto, che sebbene, poi, la rinuncia "non sia desumibile  da un  mero comportamento  di inerzia o silenzio", giustamente nel caso in esame, la Corte di merito  ha valutato  la condotta tenuta dal ricorrente come rinuncia tacita, secondo  i canoni di ragionevolezza e buona fede , vista  la mancata richiesta  nell'arco temporale di ben 14 anni , senza  che fosse  posta all'ordine del giorno la questione della  determinazione del compenso, e dato anche che la richiesta di liquidazione è avvenuta dopo  oltre quattro anni dalla cessazione dalla carica .

In merito  ricorda anche   le precedenti sentenze  Cass. 20/02/2009 n. 4261 e Cass. 03/10/2018 n. 24139. 

Fonte: Corte di Cassazione


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Cassazione 22801 2019 rinuncia compenso

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