La Corte di Cassazione , con l’Ordinanza n. 22802 del 12 settembre 2019 ha statuito che l’amministratore di una società che per anni non abbia mai reclamato il proprio compenso non ha diritto di richiederlo al momento della liquidazione della società .
La Corte, respingendo il ricorso dell’ex amministratore, sottolinea che se è vero che l'amministratore di una società, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attività svolta , tuttavia tale diritto è disponibile e, così come può essere derogato da una clausola dello statuto della società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, ovvero sancisca la gratuità dell'incarico (cfr. Cass. 21/06/2017 e n. 15382 ), allo stesso modo tale diritto può anche essere oggetto di rinuncia tacita .
Viene specificato infatti, riguardo al caso in oggetto, che sebbene, poi, la rinuncia "non sia desumibile da un mero comportamento di inerzia o silenzio", giustamente nel caso in esame, la Corte di merito ha valutato la condotta tenuta dal ricorrente come rinuncia tacita, secondo i canoni di ragionevolezza e buona fede , vista la mancata richiesta nell'arco temporale di ben 14 anni , senza che fosse posta all'ordine del giorno la questione della determinazione del compenso, e dato anche che la richiesta di liquidazione è avvenuta dopo oltre quattro anni dalla cessazione dalla carica .
In merito ricorda anche le precedenti sentenze Cass. 20/02/2009 n. 4261 e Cass. 03/10/2018 n. 24139.
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