In tema di ISEE e DSU dichiarazione sostitutiva univa sono state introdotte alcune novità che vale la pena ricordare , da parte del decreto crescita 34 2019 e del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (Riders e tutela del lavoro).
In sostanza viene confermato e reso definitivo il periodo di validità della DSU, stabilendo che questa è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre; pertanto, la validità delle DSU dal 1° gennaio 2020 coincide con l’anno solare.
Inoltre si conferma che a decorrere dal 1° settembre 2019 il reddito a cui fare riferimento della dichiarazione è quello di due anni precedenti non quello dell’anno precedente
Per quanto riguarda invece il patrimonio dichiarato nella DSU,l’anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni presenti nella DSU per il 2020, ma non per il 2019 , viene uniformato a quello dei redditi e, per entrambi, si tratta del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi, ad esempio nel 2020 il riferimento è al 2018 sia per redditi che per patrimoni).
In sintesi, per le DSU presentate nel 2019 cambia unicamente il periodo di validità che cessa il 31 dicembre 2019), mentre in materia di anno di riferimento dei redditi e patrimoni vale la regola dei redditi percepiti nel secondo anno precedente e patrimoni posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente).
Per le DSU presentate dal 1° gennaio 2020, invece, si applicherà la nuova validità e anche il nuovo puntamento relativo ai patrimoni.
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