Con la circolare 122 2019 l'INPS fornisce le indicazioni alle amministrazioni pubbliche le indicazioni relative alla prescrizione dei contributi dovuti, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
La nuova norma rinvia al 31 dicembre 2021 l’applicazione dei termini di prescrizione previgenti (commi 9 e 10 dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335), delle contribuzioni obbligatorie di competenza fino al 31 dicembre 2014.
La sospensione dei termini di prescrizione si applica alle sole amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cioè :
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le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.
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le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
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le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
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le istituzioni universitarie;
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gli Istituti autonomi case popolari;
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le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
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gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; in essi rientrano tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, i consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione anche se non compresi nella legge n. 70/1975;
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le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
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l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
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le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Sono ricomprese nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le aziende sanitarie locali, le aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni; la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, le Università non statali legalmente riconosciute.
L'istituto precisa quindi che :
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la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche sopra individuate, afferente ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, può essere versata fino al 31 dicembre 2021.
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La contribuzione afferente ai periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015, esclusa dall’ambito di applicazione della norma, soggiace agli ordinari termini prescrizionali , cio significa che i versamenti afferenti ai periodi retributivi del 2015 devono essere effettuati entro l’anno 2020, fatta eccezione per quelli afferenti a dicembre 2015, che potranno essere effettuati secondo gli ordinari termini di prescrizione, entro il 18 gennaio 2021.