"In relazione alle attività di controllo nei confronti dei professionisti interessati dagli studi di settore, si richiama l’attenzione su quanto già evidenziato con riferimento alle imprese di minori dimensioni interessate dagli studi stessi. Particolare attenzione dovrà essere prestata nei confronti di quei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo che, seppure dichiarino un ammontare elevato di compensi, deducono un importo cospicuo di costi che abbattono in maniera significativa il reddito imponibile."
A far drizzare le antenne ai lavoratori autonomi è questa indicazione contenuta nell'ultima circolare pubblicata dall'Agenzia delle Entrate e inerente i controlli (Circolare 19 dell'8 agosto 2019). In generale infatti, nella parte di circolare dedicata alle persone fisiche e ai lavoratori autonomi, si legge che le attività di controllo dovranno essere mirate a far emergere la reale capacità contributiva del contribuente, concentrando l’attenzione su concrete situazioni di rischio ed evitando di impegnare risorse in contestazioni di natura essenzialmente formale
In particolare, le strutture operative faranno ricorso alla modalità istruttoria delle indagine finanziaria in relazione a specifiche tipologie soggettive a più elevato rischio evasione. Al riguardo, gli Uffici avranno cura di completare, entro l’anno, la sperimentazione, in ordine al campione di posizioni selettive individuate sulla base dell’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari per le persone fisiche per il periodo d’imposta 2014. Il controllo dovrà del pari essere finalizzato alla definizione della pretesa tributaria, garantendo l’effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento.
In tutti questi casi, allo scopo di garantire trasparenza e incentivare la compliance dichiarativa, gli Uffici indicheranno nella motivazione degli atti, d’istruttoria, sia interna che esterna, che la selezione è avvenuta anche in base alle discrepanze risultanti dall’applicazione degli studi di settore. Nell’ambito delle attività di selezione ai fini del controllo, in via prioritaria, dovranno essere individuate le posizioni dei soggetti che non hanno giustificato l’anomalia comunicata o non hanno modificato il loro comportamento a seguito della ricezione della comunicazione.
Al riguardo si evidenzia l’importanza strategica di effettuare un numero congruo di controlli su tali soggetti al fine di consolidare la percezione da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono che la mancata comunicazione all’Agenzia di elementi utili a giustificare l’anomalia segnalata o il mancato ravvedimento operoso comportano sempre un elevato rischio di essere sottoposti a controllo.
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