Per l'indennità di disoccupazione per i lavoratori para subordinati DIS COLL , iscritti alla gestione separata INPS in via esclusiva, è necessario ora il prerequisito di almeno 1 mese di contribuzione nell’anno precedente la cessazione della collaborazione, invece dei precedenti 3 mesi. E' una importante novità introdotta dal D.L. 101/2019, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ( che contiene anche nuove misure per il lavoro dei riders e per l'occupaizone in aree industriali di crisi complessa) che modifica l'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Resta immutato invece il requisito di almeno 1 mese di contribuzione o di lavoro nell’anno di inizio disoccupazione.
I lavoratori interessati sono i collaboratori ( co.co.co), ricercatori con borsa di studio, amministratori e sindaci di società.
La durata del sussidio è fissata alla metà dei mesi nei quali risultano contributi accreditati, nel periodo che va dal gennaio dell’anno precedente a quello di disoccupazione, quindi per una durata massima di 6 mesi.
La novità ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi dal 6 settembre 2019 .
Si ricorda che la domanda va presentata all'INPS per via telematica entro 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.
Per approfondire la disciplina sui co.co.co ti puo interessare la Circolare del Giorno "Collaborazioni coordinate e continuative" di R. Quintavalle