News Pubblicata il 18/09/2019

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Amministratori società: quando possono essere dipendenti

Compatibilità delle cariche sociali nelle società di capitali con lo svolgimento di lavoro subordinato Messaggio INPS 3359 2019



Con il Messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019 l'INPS  analizza il problema della compatibilità  delle cariche sociali nelle società di capitali con  lo svolgimento di lavoro subordinato, anche ai fini della definizione degli obblighi contributivi che ne discendono 

L'istituto afferma, in sintesi che  quando l'amministratore di società ha totalmmente ed esclusivamente in capo il potere di decisione sulla gestione  societaria non puo essere inquadrato anche come lavoratore subordinato.

Rieploghiamo i vari casi presentati :

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE:  Come da consolidato orientamento  della Cassazione , l'INPS afferma che la carica di presidente del consiglio di amministrazione , in sé , non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato poiché anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale (cfr., tra le altre, Cass. n. 11978/2004, n. 1793/1996 e n. 18414/2013. 

La carica di legale rappresntante  di per se non impedisce l'induatramento come lavoratore subordinato  in quanto  non significa automaticamente che la figura abbia poteri deliberativi autonomi

AMMINISTRATORE DELEGATO Per definire la compatibilità vanno valutati "i  rapporti intercorrenti fra l’organo delegato e il consiglio di amministrazione, la pluralità ed il numero degli amministratori delegati e la facoltà di agire congiuntamente o disgiuntamente.  

Nei casi di lavoro subordinato l'Istituto ricorda che la Corte ha sottolineato che chi intende far valere  l'instaurazione di un vincolo di subordinazione ha l’onere di provare in modo certo l’assoggettamento – nonostante le suddette cariche sociali – al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso, il quale, inevitabilmente, limita la libertà di azione e di scelta nell’esercizio della funzione e dell’attività lavorativa del dipendente .

È necessario, peraltro, che la costituzione e gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà della società distinta dal soggetto titolare della carica (amministratore, etc.).

AMMINISTRATORE UNICO SOCIO : in questo caso il rapporto di lavoro subordinato è  da escludere  perché la concentrazione della proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona esclude – nonostante l’esistenza della società come distinto soggetto giuridico – l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario. 

In sostanza afferma il  messaggio: " la  valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone l’accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni:

Fonte: Inps



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