Ebitemp, l'Ente bilaterale per il lavoro temporaneo, nato con la stipula del primo contratto collettivo delle Agenzie per il lavoro temporaneo ha reso operativo uno degli incentivi previsti in caso di ricollocazione di un lavoratore a tempo indeterminato assunto in somministrazione presso diverso utilizzatore.
Il Ccnl Agenzie di somministrazione di lavoro sottoscritto il 21 dicembre 2018 ha previsto alcuni incentivi; in particolare, l’articolo 5 dell’accordo prevede :
a) un incentivo annuale di 1.000 euro in caso di missione pari ad almeno 12 mesi continuativi. Tale incentivo viene riconosciuto annualmente, per un massimo 3 annualità, sempre nel caso in cui la missione abbia durata pari a dodici mesi;
b) un rimborso pari all'importo di una mensilità dell'indennità di disponibilità in caso di ricollocazione del lavoratore presso diverso utilizzatore, con missione di durata superiore a 6 mesi (ai sensi dell'art. 32 o dell'art. 25 del c.c.n.l.). Qualora il lavoratore venga ricollocato nei primi 30 giorni di disponibilità il rimborso viene riparametrato rispetto alla indennità effettivamente erogata al lavoratore;
Inoltre viene lasciato alla contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale, la possibilità di individuare nuovi strumenti di incentivazione, nell'ambito della bilateralità di settore, finalizzati alla stabilizzazione/ricollocazione dei lavoratori.
Con una nota dell'Ebitemp del 27.8.2019 si annuncia dunque l'incentivo al punto b diventa operativo dal 27 agosto 2019.
Questo il testo della nota:
"Oggetto: Contratti a tempo indeterminato - Sistema incentivante (art. 5, comma 1, lettera b “Accordo di rinnovo CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro”)
Con la presente siamo a comunicare che, la bilateralità di settore con l’art. 5, comma 1, lettera b “Accordo di rinnovo CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro”, riconosce un rimborso pari all’importo di una mensilità dell’indennità di disponibilità in caso di ricollocazione del lavoratore presso diverso utilizzatore, con missione di durata superiore a 6 mesi (ai sensi dell’art. 32 o dell’art. 25 del CCNL). Qualora il lavoratore venga ricollocato nei primi 30 giorni di disponibilità il rimborso viene riparametrato rispetto alla indennità effettivamente erogata al lavoratore.
Il rimborso di una mensilità della indennità di disponibilità può essere richiesto solo per i lavoratori ricollocati a partire dal 1 gennaio 2019.
Per presentare le domande di rimborso dell’indennità di disponibilità all’Ente, a partire dal giorno 27/08/2019 sarà disponibile il nuovo servizio on-line nella piattaforma MyEbitemp".
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